IL PRETORE
    A scioglimento della riserva, precisa quanto segue.
    Gli  attuali  ricorrenti,  medici  veterinari,  si  trovano  nelle
 condizioni di fatto previste dall'art. 24, secondo comma, della legge
 2 aprile 1991, n. 136.
    La  precedente  legge  18  agosto  1962,  n. 1357, art. 2, secondo
 comma, sanciva l'obbligatoria iscrizione all'E.N.P.A.V. per  tutti  i
 veterinari   di   eta'   inferiore  ai  65  anni,  iscritti  in  albi
 professionali,  con  conseguente   corresponsione   di   un   modesto
 contributo;   la  citata  legge  n.  136/1991  di  riforma  dell'Ente
 previdenziale, artt. 24, secondo e terzo comma, e 32,  ha  introdotto
 la  facoltativa  iscrizione  all'E.N.P.A.V.  elevando  il  contributo
 soggettivo minimo a carico degli iscritti e imponendo  un  contributo
 di solidarieta' agli altri veterinari non iscritti.
    I  ricorrenti  hanno, quindi, esercitato la facolta' di rinunziare
 all'iscrizione all'E.N.P.A.V.
    La legge finanziaria n. 537/1993 e' intervenuta apparentemente con
 intenti interpretativi, in realta' con soluzioni  innovative:  l'art.
 11,  punto  26  ha  ripristinato  a  carico  dei  soggetti "receduti"
 l'obbligo di iscrizione disponendo la nullita' dei relativi  atti  di
 cancellazione  nonche'  richiedendo  il  pagamento dei contributi nel
 periodo maturati.
    A   questo  punto,  i  ricorrenti  hanno  sollevato  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 11, punto 26,  della  legge  n.
 537/1993  la  cui interpretazione, a parere di questo caudicante, non
 puo' essere difforme da quella fornita dall'E.N.P.A.V.
    In astratto, la norma si qualifica come interpretativa, mentre, al
 contrario, e' palese il  suo  carattere  prettamente  innovativo,  la
 giurisprudenza costituzionale - cfr. sentenza 4 aprile 1990, n. 155 e
 sentenza 10 febbraio 1993, n. 39 - insegna che va riconosciuta natura
 interpretativa  solo  ad  una  legge  la quale, non mutando il tenore
 testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato ovvero
 privilegia una delle interpretazioni possibili. Questo in riferimento
 alla prima parte dell'art. 11, comma 26; la seconda parte  e'  quella
 che   prescrive   la  nullita'  delle  cancellazioni  dei  veterinari
 "receduti".
    Il punto focale si concentra nella verifica  della  non  manifesta
 infondatezza   della   questione   di   legittimita'  costituzionale,
 ritenutane la rilevanza,  riguardo  all'efficacia  retroattiva  della
 norma.
    Premessa  l'importanza  del  principio  di  irretroattivita' della
 legge, si osserva che l'art. 11, comma ventisei,  presentandosi  come
 innovativo, abrogativo, sostitutivo dell'art. 32, legge n. 136/1991 -
 norma  la  quale  non abbisogna di interpretazione alcuna - e mutando
 sostanzialmente il regime previdenziale  dei  medici  veterinari,  si
 pone  in contrasto con l'art. 3 Cost. perche' lesiva del principio di
 uguaglianza - disparita' di trattamento rispetto ai medici veterinari
 libero  professionisti   ed   a   coloro   che   risultano   iscritti
 all'E.N.P.A.V.  dopo  l'entrata in vigore della legge n. 136/1991 - e
 con gli artt. 101, 102 e  104  Cost.  per  sviamento  della  funzione
 legislativa sottraendo all'organo giudicante il compito istituzionale
 di   interpretare   ed   applicare  una  norma  in  modo  autonomo  e
 indipendente dagli altri poteri.
    L'art. 11, comma ventiseiesimo,  della  legge  n.  537/1993  viola
 anche    l'art.   38   della   Costituzione   da   cui   non   emerge
 l'obbligatorieta' di una doppia previdenza, coattivamente imposta  al
 cittadino  contribuente;  inoltre, diminuisce il senso di affidamento
 nella sicurezza giuridica  determinata  da  una  precedente  volonta'
 legislativa a meno di motivi eccezionali.
    Quanto  alla  seconda  parte della norma in esame, se ne rileva la
 violazione degli artt. 3 e 38 Cost. con l'introduzione  del  criterio
 retroattivo  della  cancellazione  degli  effetti gia' prodotti dalla
 vecchia disciplina.
    Il presente giudizio, alla luce delle considerazioni  esposte,  va
 sospeso: si procede ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.